Art. 7.
(Selezione e attività formativa).

      1. Gli istituti di vigilanza privata provvedono alla selezione degli aspiranti alla qualifica di guardia particolare giurata mediante la predisposizione di apposite prove selettive relative ai requisiti psico-fisici e attitudinali. Nelle prove selettive è prevista in particolare una prova di tiro, da tenere presso il poligono di tiro a segno nazionale utilizzando le armi in dotazione agli istituti.
      2. Gli istituti di vigilanza privata provvedono, altresì, alla formazione e all'aggiornamento delle guardie particolari giurate mediante:

          a) la diffusione di manuali recanti nozioni generali di diritto penale nonché delle norme in materia di ordine pubblico;

          b) la realizzazione di appositi corsi di addestramento presso il poligono di tiro a segno nazionale, da tenere almeno due volte all'anno;

          c) l'organizzazione periodica di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, tenuto conto dello sviluppo tecnico nel settore dei presìdi per la sicurezza pubblica nonché del mutamento della situazione relativa all'ordine pubblico determinato da nuovi fattori di rischio e pericolo.